Astoi Confindustria viaggi
La qualità alla guida del turismo
News Turismo
Validazione del bonus vacanze anche in agenzia

Validazione del bonus vacanze anche in agenzia

07 Luglio 2020

Va emessa la fattura in nome e per conto della struttura turistica - a  cura di Benedetto Santacroce e Franco Vernassa

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 18/2020 le modalità di applicazione del bonus vacanze da parte degli intermediari (tour operator e agenzie di viaggio) ma che potranno/dovranno fatturare in nome e per conto delle strutture turistico ricettivo. Inoltre Assosoftware ha già disposto una Faq con le istruzioni tecniche di fatturazione del bonus. Il ruolo degli intermediari

Pur in presenza del naturale regime del margine (articolo 74-ter Iva), i tour operator (To) e le agenzie di viaggio (Adv) possono vendere la struttura turistica ricettiva soltanto in intermediazione e quindi in Iva ordinaria applicando alla provvigione l'aliquota Iva del 22 per cento. Come già indicato nel provvedimento delle Entrate del 17 giugno 2020, la procedura prevede una «validazione» del bonus da parte del fornitore del servizio (e cioè l'albergatore) al momento del pagamento. Tale procedura di "validazione" potrà essere effettuata anche da To/Adv che interviene come intermediario comunicando al fornitore del servizio turistico (albergo) il codice univoco (o il relativo QR-code), unitamente:

•al codice fiscale dell'intestatario della fattura (o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale) e
•all'importo del corrispettivo dovuto, ai fini dell'inserimento di questi dati nell'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'agenzia delle Entrate. In alternativa, qualora il fornitore del servizio turistico sia un soggetto diverso da una ditta individuale, può incaricare, attraverso i servizi telematici delle entrate, l'intermediario ad operare, in suo nome e per suo conto, nella procedura di cui al punto 3.5 e seguenti del provvedimento. In entrambi i casi (To/AdV ed intermediario), la circolare dell'Agenzia prevede che il documento di spesa deve essere emesso in nome e per conto del fornitore del servizio turistico, secondo l'articolo 21 del Dpr 633/1972. A seguito di questa validazione con successiva conferma, l'operazione non può essere annullata.

La modalità di compilazione

Assosoftware conferma che il valore «totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica», da cui si evince che gli imponibili del documento non devono essere influenzati dallo sconto applicato. Di conseguenza, a titolo di esempio, il campo«ImponibileImporto» (2.2.2.5), dovrà contenere l'intero importo del servizio, comprensivo dello sconto, mentre lo sconto applicato dovrà essere riportato valorizzando i campi del blocco «ScontoMaggiorazione» (2.1.1.8). Pur non essendo esplicitamente richiesto il riferimento normativo, per maggior chiarezza può essere inserita la descrizione «sconto praticato in base all'articolo 176 del Dl 34/2020» nel tag 2.1.1.11 , ovvero nel tag 2.2.1.16.2 del blocco della riga riferita alla prestazione.

Fatturazione in nome e per conto

Dalle istruzioni alla fatturazione elettronica bisognerà inserire il codice del soggetto emittente come segue: TZ per soggetto terzo. È opportuno sottolineare che la fatturazione in nome e per conto dovrà essere autorizzata dalla struttura turistica nel modo ritenuto più opportuno (lettera, integrazione contratto, ecc..)

Fonte = IL SOLE 24 ORE 07/07/20