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Per le black list nel turismo vale l'inerenza implicita

Per le black list nel turismo vale l'inerenza implicita

22 Maggio 2014

L'individuazione dei componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11 del Tuir, consente di evitare la sanzione per la mancata separata indicazione in dichiarazione dei redditi, sanzione proporzionale pari al 10% dei costi non indicati separatamente con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro (articolo 8, comma 3-bis del Dlgs 471/1997). Come chiarito dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/2013 (paragrafo 9) non è invece applicabile la sanzione fissa per le violazioni formali prevista dal comma 1 dello stesso articolo 8.

I soggetti interessati all'adempimento sono le imprese residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 110, comma 11 del Tuir, che esercitano attività d'impresa: società di capitali, di persone, imprenditori individuali, stabili organizzazioni in Italia di società estere (circolare n. 51/E del 6 ottobre 2010, paragrafo 9.1). Per quanto concerne il fornitore residente o domiciliato in un Paese black list, l'articolo 110, comma 10 e 12-bis del Tuir individua le imprese (e non solo le società) ed i professionisti residenti o domiciliati in Paesi black list. Tra i professionisti si deve considerare chiunque agisca nell'esercizio di arti e professioni (articolo 53, comma 1 del Tuir).

La prova della residenza

La prova della residenza o della localizzazione dell'impresa estera può essere resa con qualsiasi mezzo soprattutto per qualificare (ed escludere dall'obbligo) quei fornitori che potrebbero rientrare nell'articolo 3, comma 1 del Dm 23/1/2002. La circolare 12/E/2008 (paragrafo 8.1) ne individua alcuni: la certificazione dell'Autorità estera, la dichiarazione rilasciata ad hoc dall'impresa estera o la comune documentazione commerciale da cui si possa desumere che l'operatore estero risiede con una propria struttura nel Paese estero (fatture, corrispondenza, eccetera). Questa documentazione si affianca a quella necessaria per
provare la concreta esecuzione del l'operazione.

L'ambito di applicazione

L'ambito di applicazione dell'articolo 110, comma 10 ricomprende le "spese e degli altri componenti negativi" relativi ad "operazioni", commerciali e finanziarie, sostenute per acquisti di beni e di servizi. Per certi settori di attività, vi è la possibilità di individuare "in via generale e astratta" specifiche operazioni afferenti l'esercizio dell'attività d'impresa che presentano un collegamento con l'oggetto dell'impresa che le pone in essere e che possono soddisfare il requisito dell'inerenza (ad esempio i servizi turistici in paradisi fiscali). Tra i componenti negativi rientrano anche le svalutazioni, le perdite, gli ammortamenti, le minusvalenze, le penali, le multe, le caparre ed ogni altro componente negativo (circolare n. 51/E/2010, paragrafo 9.2). L'articolo 110, comma 11 consente alle imprese residenti in Italia di dedurre le spese e gli altri componenti negativi a condizione che si dimostri «la credibilità commerciale e l'effettiva operatività del fornitore estero localizzato nel territorio a fiscalità privilegiata o, in alternativa, la convenienza economica delle operazioni poste in essere» (circolare 51/E/2010, paragrafo 9.3).

Le condizioni per dedurre

La norma prevede la possibilità di utilizzare due esimenti, alternative tra loro: con la prima deve essere dimostrato che il fornitore estero svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva, con la seconda che le operazioni intercorse con il fornitore rispondono ad un effettivo interesse economico. La dimostrazione dell'effettivo interesse economico dovrà tenere conto degli elementi e delle circostanze che caratterizzano il caso concreto e dovrà basarsi sull'analisi del prezzo della transazione, sui costi accessori e sull'esistenza di vincoli organizzativi, commerciali e produttivi. In ogni caso, la deducibilità non può essere disconosciuta in base alla mera circostanza che il prezzo praticato sia superiore a quello medio di mercato: l'operazione va confrontata con altre con le stesse caratteristiche (circolare 51/E/2010, paragrafo 9.3). Entrambe le esimenti prevedono la dimostrazione che le operazioni abbiano avuto esecuzione: ad esempio, contratto di fornitura, ordine di acquisto, fattura del fornitore, contabile di pagamento, estratti conto bancari, perizie, relazioni tecniche, pareri, altra documentazione doganale.

In sintesi

01 SOGGETTI INTERESSATI (CHE ESERCITANO ATTIVITÀ D'IMPRESA)
Società di capitali ed enti commerciali (in senso ampio, soggetti ex articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir)
Società di persone
Imprese individuali
Enti non commerciali, qualora conseguano redditi di impresa
Stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti
Soggetti non residenti nei cui confronti trova applicazione la disciplina delle cosidette controlled foreign companies
Soggetti non residenti, aventi residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano ex articolo 73, comma 3 o comma 5-bis del Tuir

02 SOGGETTI ESCLUSI (CHE NON ESERCITANO ATTIVITÀ D'IMPRESA)
Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Privati - Fonte: Il Sole 24 Ore Dossier (di Benedetto Santacroce e Franco Vernassa)