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Fondo perduto per t.o. e agenzie: tutti i dettagli del decreto Mibact

Fondo perduto per t.o. e agenzie: tutti i dettagli del decreto Mibact

27 Agosto 2020
Pubblicate le disposizioni applicative riguardo il fondo perduto ad hoc per agenzie di viaggi e tour operator contenuto nell’articolo 182, comma 1, del decreto Rilancio, convertito in legge 17 luglio 2020 n° 77 ed emanato per via dell’emergenza Covid.

Si tratta della prima somma dedicata al comparto, quella pari a 25 milioni di euro, a cui seguirebbe quella da 265 milioni, da dividere anche con guide e accompagnatori turistici, contenuta invece nel decreto Agosto e ancora alle prese con l’iter di conversione in Parlamento.

In attesa di ricevere le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande, ancora non note, il decreto pubblicato dal Mibact spiega che “sono beneficiari delle risorse le agenzie e i t.o. che, al momento della presentazione dell’istanza, esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici Ateco: 79.11 e 79.12. 2”.

I soggetti di cui al comma 1, si legge nel testo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione al Registro delle imprese con i codici Ateco sopracitati; essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso; avere sede legale in Italia; essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento; non essere destinatari di sanzioni interdittive; essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa; assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

I soggetti interessati presenteranno domanda in via telematica entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso ministeriale e secondo le indicazioni contenute nel avviso medesimo. Nella domanda i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n° 445 del 2000 la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.

E ancora, “i ricavi riferiti al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto; l’importo del contributo a fondo perduto eventualmente percepito ai sensi dell’articolo 25 del decreto Rilancio.

L’ammontare del contributo a valere sul fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto Rilancio è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue: “20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto; 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto; 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto; 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto. 4.

Fonte = L'AGENZIA DI VIAGGI 27/08/20