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Luglio 2019
Il contratto ASTOI:  parola all’Avvocato Durante

Il contratto ASTOI: parola all’Avvocato Durante

11 Luglio 2019

Il consulente legale di ASTOI, Avv. Silvana Durante www.astoi.com/page/silvana-durante.html, descrive le caratteristiche principali del nuovo contratto messo a disposizione dei Tour Operator associati.

ASTOI ha messo a disposizione dei propri Associati uno schema contrattuale che ricalca quello del contratto di mandato e che contiene le informazioni previste e stabilite dalla Direttiva n.2302 del 2015, recepita dal nostro ordinamento con il D.Lgs.62/2018.

Ogni Tour Operator associato può quindi utilizzare questo modulo mettendolo a  disposizione delle Agenzie venditrici affinché inseriscano o riportino nei loro moduli contrattuali quelle informazioni, dichiarazioni e obbligazioni contenute in quel format.

In esso infatti sono richiamate le disposizioni della Direttiva quali, per citarne solo alcune:

1) i diritti fondamentali riconosciuti ai viaggiatori, con la precisazione che gli stessi sono indicati nel modulo informativo standard che l’agente di viaggio fornisce prima della sottoscrizione  nella proposta, ove è contenuta altresì la localizzazione geografica, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail dell’organizzatore;

2) l’espressa dichiarazione di responsabilità in capo all’ organizzatore dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto (art. 42 codice turismo), precisando inoltre che l’agenzia venditrice non è considerata responsabile per difetti di conformità relativi al pacchetto e risponde nei confronti dei viaggiatori in base alle regole del mandato;

3) l'espressa indicazione che l’Agenzia venditrice - a seguito della conferma di prenotazione da parte dell’organizzatore - è tenuta a rimettere all’organizzatore tutte le somme ricevute in occasione del mandato per poter mantenere l’efficacia del contratto, che, diversamente, verrebbe risolto per inadempimento dell’obbligo di versare il prezzo;

4) alcune precisazioni circa le differenti modalità di stipula della proposta:
a) alla presenza delle parti in agenzia, che prevede la consegna di una copia al contraente;
b) a distanza, per la quale verrà fornita al viaggiatore proponente  una copia su supporto durevole (es. mail);
c) fuori dai locali commerciali: in questo caso il contraente acconsente che la copia o una conferma gli venga fornita su supporto durevole (es. mail).

Già da tempo ASTOI ha optato per un unico modulo, non essendo necessari due moduli per la conclusione del contratto. Il viaggiatore, con espressa previsione contenuta nel modulo,  dichiara “..di riconoscere che il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’organizzatore della presente proposta, accettazione che verrà comunicata tramite conferma di prenotazione dei servizi, alla intestata Agenzia di Viaggio, che agisce quale mandataria del sottoscrittore” .

Nel modulo predisposto vi è anche la parte relativa alla vendita del singolo servizio turistico e dei servizi turistici collegati. In ossequio alle previsioni legislative, è stato infatti previsto che: "Qualora la presente proposta contrattuale venisse utilizzata per l’acquisto del solo servizio di trasporto, di soggiorno, di noleggio o di qualunque altro separato servizio turistico, si specifica espressamente che, non configurandosi la fattispecie negoziale di pacchetto turistico, i viaggiatori che acquistano tali servizi non beneficeranno delle tutele e dei diritti previsti dalla Direttiva 2015/2302  - e, quindi, dal  Codice del Turismo  - e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore del servizio, indicate nel sito dell’operatore o del fornitore, cui si rimanda”.  

 



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