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Aprile 2019
Fatturazione elettronica  chiarimenti per TO e AdV

Fatturazione elettronica chiarimenti per TO e AdV

17 Aprile 2019

Con il nuovo anno è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica. Il consulente fiscale dell’Associazione, Avv. Prof. Benedetto Santacroce, www.astoi.com/page/benedetto-santacroce.html, risponde ad alcuni quesiti ricorrenti, posti da Tour Operator e Agenzie di Viaggi.

 

1) I tour operator che vendono viaggi tramite le agenzie intermediarie possono emettere fattura al cliente/consumatore finale entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e poi domiciliarla presso la stessa agenzia intermediaria ai sensi dell’art. 4, co. 2, DM n. 340/1999. In tal caso, quale codice occorre inserire nel campo «Codice Destinatario»?

 

  1. a) Se il cliente è un consumatore finale - Codice convenzionale a 7 zeri («0000000») + «Codice Fiscale» del cliente: Il Sdi recapita la fattura elettronica al cliente mettendola a disposizione nella sua area riservata e il tour operator è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’agenzia intermediaria. Tale comunicazione può avvenire anche mediante consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica che l’agenzia di viaggi intermediaria potrà a sua volta consegnare al cliente/consumatore finale;
  2. b) Se il cliente è in possesso di un Codice identificativo diverso dai 7 zeri e ove conosciuto: Si tratta nello specifico di un codice attribuito a valle del processo di accreditamento del canale FTP o SdiCoop prescelto;
  3. c) In assenza del Codice Destinatario a 7 cifre: Codice convenzionale «0000000» + indirizzo PEC dell’agenzia di viaggi intermediaria nel campo «PECDestinatario». L’agenzia di viaggi intermediaria potrà inviare una copia informatica o analogica della fattura elettronica al cliente/consumatore finale.

 

2) Su richiesta del cliente, l’agenzia intermediaria, in luogo del tour operator che ha organizzato il viaggio, può emettere una fattura o altro documento equipollente ai sensi dell’art. 4, co. 3, del DM n. 340/1999. La fattura successivamente emessa dal tour operator non sarà pertanto consegnata al cliente. Con l’introduzione della fatturazione elettronica, avvenuta il 1° gennaio 2019, come dovrà essere trattato tale documento?

 

In via primaria, non dovrà avere la forma di una fattura elettronica ed essere trasmessa tramite SdI. Si evita così la duplicazione della fattura che sarà emessa successivamente dal T.O. e trasmessa il mese successivo tramite SdI (che è l’unica che certifica fiscalmente il corrispettivo del viaggio).

In via subordinata, potrà essere trasmesso tramite SdI a condizione di una identificazione univoca dell’operazione, in particolare: a) chiara descrizione nel campo «Causale»; b) utilizzo codice «N2» relativo ad operazioni non soggette ad Iva.

 

N.B.: Il documento equipollente deve essere escluso da qualsiasi ulteriore adempimento Iva, in particolare dalla liquidazione periodica dell’imposta da parte dell’agenzia di viaggi intermediaria

 



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