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QN Il Settimanale - Vacanze rovinate, i diritti del turista

QN Il Settimanale - Vacanze rovinate, i diritti del turista

07 Settembre 2013


Vacanze rovinate. Ne sanno qualcosa i molti turisti italiani che nel mese di agosto hanno dovuto rinunciare all'atteso soggiorno sulle sponde del Mar Rosso, a causa delle sommosse scoppiate in Egitto. Chi è incappato nella spiacevole sorpresa può chiedere, per legge, anche il rimborso delle somme già pagate. Secondo le associazioni dei consumatori, però, non tutti i tour operator si sono comportati correttamente: qualcuno si è rifiutato di restituire i soldi o ha chiesto il versamento di una penale di almeno 100 euro. La Federconsumatori ha subito ricordato che queste pratiche sono illegittime e ha messo a disposizione su internet un modulo per inviare un reclamo formale all'organizzatore del viaggio. I diritti del popolo dei vacanzieri sono scritti nero su bianco in diverse leggi, tra cui spicca per importanza il Codice del Turismo. Si tratta di un insieme di norme che stabiliscono un principio importante: quando il villeggiante acquista un intero pacchetto-vacanza che include sia i costi del trasferimento, sia il soggiorno in un albergo o in un villaggio, la responsabilità di quasi tutti disguidi ricade interamente su un unico soggetto. Si tratta del tour operator che ha organizzato la
villeggiatura, il quale non può scaricare le responsabilità su altri soggetti come le compagnie aeree o gli albergatori e i ristoratori affiliati.

Come difendersi

Per far causa a un tour operator poco corretto, bisogna seguire un percorso che parte dall'invio di un reclamo formale. Chi non riceve risposta entro 60 giorni, può tentare una Conciliazione, attraverso un organismo creato da alcune organizzazioni che difendono i diritti del turista (Adiconsum, Federconsumatori e Movimento Consumatori) con Astoi e l'Assotravel (le due più importanti associazioni di categoria dei tour operator.) In tal caso, un collegio di conciliatori propone (entro 30 giorni) una soluzione che cerca di mettere d'accordo entrambe le parti, tenendo ovviamente conto di quanto stabilisce la legge. Se il turista rifiuta la proposta del conciliatore, allora può decidere di trascinare in tribunale il tour operator. Quando il disguido subìto è grave, il vacanziere ha buone probabilità di avere la meglio, anche se non manca l'altra faccia della medaglia: i tempi della giustizia italiani sono purtroppo molto lunghi e la causa civile può durare anche diversi anni.

Le tappe

Prima di intraprendere una causa legale vera e propria contro l'organizzatore di un viaggio che non ha rispettato i termini contrattuali, le associazioni dei consumatori consigliano ai turisti beffati di compiere un passo iniziale: l'invio di un reclamo formale tramite una lettera raccomandata (con ricevuta di ritorno) che va spedita entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro. Inizia così la messa in mora della controparte, alla quale viene chiesto poi il risarcimento.

Diritti in caso di annullamento

Una vacanza alternativa o il rimborso del prezzo, sono i servizi a cui ha diritto un turista quando acquista un viaggio che poi viene annullato per ragioni a lui non imputabili. In questi casi, secondo l'articolo 42 del Codice del Turismo, il viaggiatore può spostare la data della vacanza, usufruire dell'offerta di un altro soggiorno oppure riavere indietro (senza penali) la somma già pagata, se la proposta del tour operator viene rifiutata per un giustificato motivo. - di Andrea Telara

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