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Italia Oggi Sette - Danno da vacanza, contenzioso boom

Italia Oggi Sette - Danno da vacanza, contenzioso boom

26 Ottobre 2010

Il governo ha da poche settimane ricodificato il settore turistico. Preoccupati gli operatori

Il nuovo codice ha introdotto nuove complicazioni nel sistema

Si fa presto a dire «buon viaggio»: da oggi con il nuovo Codice del turismo varato dal consiglio dei ministri nelle settimane scorse, su proposta dei ministri Brambilla, Ronchi e Calderoni, cambia radicalmente l'approccio legale alla materia turistica. Ma l'applicabilità di questo Codice è tutt'altro che scontata se si considera che i sindacati d'impresa hanno già avanzato richiesta di sostanziali modifiche per alcuni punti che attengono le responsabilità e gli oneri assicurativi delle imprese turistiche. Al di là dei possibili passaggi futuri dello schema destinato a regolamentare l'industria dei viaggi in Italia, tutti concordano nel ritenere che con l'approvazione del Codice si apriranno nuovi scenari professionali per i consulenti legali delle grandi organizzazioni turistiche e per gli avvocati chiamati a tutelare i diritti dei consumatori, con una crescente necessità di specializzazione che riguarderà anche la delicata materia del trasporto aereo, parte integrante dei pacchetti di viaggio.Una delle innovazioni che impegnerà la professione forense è certamente il concetto

di «vacanza rovinata» ampiamente tratta nel nuovo Codice del Turismo.

Per Alessio Costantini, esperto in materia e consulente legale di Astoi, l'associazione dei Tour Operator, ci sono tante ombre intorno a questo Codice. «Purtroppo, come anche per altre disposizioni del Codice Turismo appena varato, il legislatore delegato ha utilizzato termini alquanto generici e confusi. Si è nuovamente persa l'occasione per fare chiarezza in una normativa che ha già lasciato spazio, negli anni passati, ad interpretazioni diverse e spesso divergenti. La proposta di modifica non dà una definizione del «danno da vacanza rovinata», ma specifica che il turista, in caso di inadempienza di non scarsa importanza da parte dell'operatore, può richiedere un risarcimento del danno (non meglio qualificato) correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta. Si tratta, con tutta evidenza, di definizioni generiche e soggette alle più diverse interpretazioni. Tutto questo ovviamente non agevola il compito di chi deve difendere il turista o l'impresa».Costantini ipotizza un aumento dei contenziosi e quindi un moltiplicarsi di attività degli avvocati. «Il settore è interessato già da qualche anno da un volume di contenziosi piuttosto significativo, causato anche da quella «incertezza del diritto» che riguarda l'attuale versione del Codice del consumo. Ovvio che aggiungere norme confuse e generiche non può che produrre un incremento dei contenziosi». I legali italiani però, non sarebbero ancora molto ferrati in materia di turismo. «Da un punto di vista tecnico, la materia è alquanto complessa perché regolata non solo dal Codice del consumo, ma anche da regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili alle diverse tipologie di servizi che compongono il pacchetto», spiega il legale di Astoi. «Sono pochi gli avvocati che dispongono di una specifica competenza nel settore: inoltre, la tendenza dei giudici (specie di quelli di prossimità) a regolare le controversie del settore basandosi su un giudizio equitativo, piuttosto che di diritto, non aiuta il formarsi di una giurisprudenza consolidata che potrebbe costituire la base per un miglioramento delle competenze».

E l'avvocato Barbara Monti, autrice de «Il danno da vacanza rovinata», pubblicato proprio un anno fa, annota come negli ultimi dieci anni si sia raddoppiata la domanda di risarcimenti dei danni da vacanza rovinata, passando da poche centinaia di casi degli anni 90 ad oltre 1.