Astoi Confindustria viaggi
La qualità alla guida del turismo
Rassegna stampa Astoi
GUIDA VIAGGI - Voucher: i t.o. Astoi valutano l'estensione della validità

GUIDA VIAGGI - Voucher: i t.o. Astoi valutano l'estensione della validità

28 Aprile 2020
L’avvocato dell'associazione di categoria, Silvana Durante, in una intervista rilasciata a Guida Viaggi analizza i punti salienti del nuovo articolo 88 bis - di Stefania Vicini

Una fase di decreti al tempo del covid-19 è ciò che l’Italia ha vissuto in questo momento. Il settore del travel ha portato avanti la sua battaglia per far recepire istanze e difficoltà di settore al governo. Qualche risultato è stato ottenuto, anche se le domande sono ancora tante e le attese pure. In tema di voucher turistico però sembra che la strada ora sia stata tracciata. Il nuovo articolo 88 bis fa chiarezza su alcuni punti importanti. A commentare il quadro è l’avvocato di Astoi, Silvana Durante. “Una sorta di continuità è ciò che è stato fatto dal governo e dal legislatore in questa fase di decreti in tempo di emergenza che sono stati recepiti e tradotti in legge – spiega Durante a Guida Viaggi -, il che dimostra che il lavoro fatto fino adesso dalle associazioni di categoria sul tema voucher turistico ha avuto un senso, infatti le modifiche sono state recepite nel nuovo articolo 88 bis, in sede di conversione in legge del Dl Cura Italia”.

I punti chiave

Durante ripercorre alcuni passaggi salienti. “Il 23 febbraio è la data del primo decreto, il numero 6 quello che ha definito le zone rosse. Si è trattata della prima misura di contenimento e restrizione a seguito dell’emergenza, quelle prime norme che poi sono evolute fino ad oggi, che confermano l’indicazione del governo di tutelare la salute, unitamente all’economia, considerando che gli effetti negativi del covid si sarebbero riversati sul tessuto economico-sociale, e quindi il contenimento dell’epidemia doveva tutelare entrambi i settori”. Le associazioni di categoria hanno fatto un lavoro di squadra importante, “si sono unite tra loro nel rappresentare le difficoltà del settore”. Da qui si è arrivati all’articolo 88 bis.

Tra i punti importanti il fatto che il legislatore abbia detto che “il voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non ha bisogno dell’accettazione da parte del destinatario (comma 12) il che evita l’insorgere di qualsiasi contenzioso”, commenta l’avvocato. Un altro punto è quello relativo ai viaggi di istruzione. A tal proposito Durante sottolinea il fatto che è stato rispettato un “equilibrio di interessi contrapposti con una posizione di equità” per non creare squilibri tra gli interessi delle parti soprattutto nel caso degli studenti delle ultime classi che non avrebbero modo di effettuare l’anno successivo un viaggio programmato dalla scuola a cui non si appartiene più.

Il tema vettori

Un altro passaggio che merita di essere segnalato è quello relativo ai vettori, cioè “l’aver previsto che devono effettuare il pagamento (rimborso) verso il soggetto che lo ha eseguito, cioè l’organizzatore, dà maggiore tranquillità sul fatto di poter vedere eseguito quel viaggio programmato. L’aver previsto che il rimborso va fatto verso il soggetto che ha eseguito il pagamento, facilita il t.o. - e quindi il viaggiatore che con esso ha stipulato il contratto di viaggio -nella riprogrammazione della vacanza. I vettori a tanto devono procedere entro 30 giorni, per permettere poi agli organizzatori di rispettare a loro volta il termine di 60 giorni previsto dalla legge per l’emissione in favore dei viaggiatori, del voucher di valore complessivo di tutti i servizi che compongono il pacchetto. Pertanto i vettori dovranno fare in modo di attrezzarsi, avendo tempo 30 giorni per restituire al t.o. il pagamento effettuato”.

C’è un punto che rappresenta una preoccupazione legittima ed è il tempo di utilizzo del voucher. L’avvocato sottolinea che si potrà “estendere la validità del voucher non al di sotto del termine previsto dal legislatore, ma tutto ciò che potrà essere un elemento di favore non solo è ben accetto, ma agevolato”. A tal proposito quale sarà l’orientamento assunto dagli operatori? “La maggior parte dei t.o. Astoi sta valutando il prolungamento di validità del voucher intorno ai 18 mesi. Le declinazioni in ambito applicativo del voucher sono lasciate alla valutazione del t.o. in base anche al proprio modello di business”.

Un titolo di credito improprio

Tra i temi più delicati c'è quello della cedibilità del voucher a terzi nel caso non si possa effettuare la vacanza e quindi utilizzare il buono. L’avvocato ci tiene a sottolineare che il voucher “è un titolo di credito, seppure improprio, cioè non è un titolo di credito disciplinato dal codice civile, e come sovente avviene per i titoli di credito, spesso non sono trasferibili in quanto il credito deve avere una sua certezza e traccia. Prevedere quindi la possibilità di cedere il credito deve essere frutto di una opportuna valutazione del singolo caso e sarà fatta sulla base della serietà della richiesta". Durante sottolinea che "la stessa cosa è avvenuta in passato con il buono vacanza, nel caso in cui non fosse utilizzabile non è stata negata la possibilità di cederlo, ma ne è stato valutato il motivo, se del caso anche tramite una giustificazione scritta, come un certificato, o una dichiarazione che potesse essere verificata”.

Alla domanda se vi siano ancora delle zone d’ombra in tema di voucher, l’avvocato si sofferma solo sul tema dell’indicazione temporale. “Il legislatore ha tracciato un arco temporale che va dall’11 marzo al 30 settembre, specificando che i viaggi in questo arco di tempo che non potranno essere resi per la persistenza della situazione di rischio contagio covid, potranno essere trattati con l’emissione del voucher". E' stato fissato un limite temporale che è il 30 settembre, ma a fronte di una situazione in fieri si dovrà capire "il da farsi da settembre in poi", afferma Durante.

Fonte = GUIDA VIAGGI 28/04/20