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Il Sole 24 Ore - Ferie rovinate, danni morali. Stretta sulle truffe internet
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Vacanze - Le regole per il settore previste dal nuovo Codice che spazia dai molteplici casi di tutela del turista al sostegno allo sviluppo delle aziende con agevolazioni mirate e semplificazioni burocratiche

Nuove polizze assicurative e regole sulla multiproprietà

Danno morale da vacanza rovinata, equiparazione tra agenzie tradizionali e online, nuove polizze assicurative e più trasparenza nei servizi. Sono alcune delle novità contenute nel Codice del turismo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno). Un provvedimento - che riguarda anche le imprese del settore e di nautica - che ha suscitato reazioni positive e anche critiche da parte delle associazioni di categoria. Il decreto rappresenta uno sforzo per riordinare la normativa secondo Federturismo-Confindustria  e Federviaggio-Confturismo. «Però - continuano da Federturismo - in alcuni aspetti, disattende l'esigenza di chiarezza, semplicità e certezza delle regole lasciando indefiniti molti ambiti. Il Codice non risolve i problemi di governance da cui è afflitto il settore». Vediamo cosa cambierà.

Danno morale

Il Codice prevede il risarcimento per il danno morale, ovvero da vacanza rovinata, correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta, ma solo per gravi motivi, come una vacanza rovinata a causa di problemi di salute dipendenti dalla cattiva qualità del cibo servito. Finora era riconosciuto solo il danno materiale alla persona o il danno derivante da inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto del pacchetto turistico. Secondo Astoi «la risarcibilità di tale danno sulla base della "non scarsa importanza dell'inadempimento" e la correlazione del danno "al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta", lascia ancora spazio a interpretazioni e valutazioni che potranno incidere sul risarcimento».

Vacanze online

Un altro elemento rilevante, è l'equiparazione completa tra le agenzie tradizionali e quelle online, quindi il turista potrà contare su un unico soggetto responsabile della corrispondenza tra servizi acquistati e resi. Come spiegano Alberto Corti e Barbara Monti, rispettivamente direttore e responsabile ufficio affari legali di Federviaggio-Confturismo, è prevista l'equiparazione del catalogo cartaceo a quello online con gli stessi obblighi e diritti per operatori tradizionali e web, dalla trasparenza dell'informazione, ai contratti di viaggio fino ai diritti di recesso e cessione del contratto. Una novità tra le voci che devono essere inserite nel contratto, che preoccupa Astoi, è il nome del vettore aereo, «a volte non noto al momento della stipula» e l'esatta ubicazione dell'albergo nel catalogo con l'indicazione delle distanze dalle principali attrattive «che potrebbe moltiplicare il contenzioso laddove si contesti l'omessa indicazione della distanza da un'attrattiva ritenuta principale».

Assicurazioni

Accanto al tradizionale Fondo di garanzia, i turisti potranno essere assistiti da polizze assicurative che, per i viaggi all'estero, garantiscano il rientro immediato per emergenze imputabili o meno all'organizzatore o dell'intermediario e che assicurino assistenza anche di tipo economico. Tali polizze potranno anche garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto. Dice Corti: «Si tratta di polizze facoltative, sottoscritte all'acquisto del pacchetto». 

Contenzioso

La risoluzione delle controversie sarà più rapida e meno costosa. Se prima l'istituto della mediazione non veniva applicato al turismo, oggi, invece, si disciplina l'applicazione alle controversie sui servizi turistici. Prevedendolo con un'apposita clausola (approvata per iscritto dal turista) nel contratto di fornitura dei servizi, il turista potrà comporre le controversie con la mediazione prima di rivolgersi al giudice o a un arbitro.

Standard qualitativi

La classificazione secondo le stelle è prevista per tutte le strutture ricettive (bed&breakfast, case per ferie, ostelli della gioventù, motel, centri soggiorni studio, rifugi alpini, villaggi turistici, campeggi). È inoltre istituito, su base nazionale, un sistema di rating associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Con la vecchia normativa, invece, la definizione di standard qualitativi con le stelle nazionali era prevista solo per gli alberghi. Secondo Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi si tratta di una norma «di assoluta rilevanza per il settore, importante la definizione degli standard minimi nazionali per assicurare un'effettiva uniformità e trasparenza all'offerta turistica e per ridurre il rischio di concorrenza sleale».

Multiproprietà

Viene data attuazione alla disciplina europea che uniforma questo istituto prevedendo una maggiore trasparenza nei contratti, un'accresciuta tutela dell'acquirente anche estendendo la multiproprietà a beni diversi dagli immobili quali chiatte, roulotte o navi da crociera. Il Codice regolamenta anche i contratti per le vacanze di lunga durata per l'affitto, ad esempio, di un appartamento per più di un anno. Il consumatore ha 14 giorni di tempo per recedere, senza specificare il motivo, dai contratti.

I punti chiave


CONSUMATORI

Tante le novità in arrivo che interessano i turisti in partenza: dal riconoscimento del danno morale da vacanza rovinata, al giro di vite sulle truffe online equiparando le agenzie che operano sul web a quelle tradizionali. E ancora: nuove polizze assicurative per i pacchetti viaggio, la possibilità di ricorrere alla mediazione nelle controversie e la regolamentazione sulla multiproprietà.

AZIENDE

Le imprese turistiche potranno godere di tutti i benefici e le agevolazioni dell'industria; il titolo di impresa turistica è esteso anche ad attività come bar, ristoranti, stabilimenti balneari, parchi divertimento e imprese di eventi e convegni. Il Codice prevede meno burocrazia per aprire un'attività e la possibilità per gli albergatori di erogare i servizi di ristorazione e beauty farm a clienti esterni.

Dalla parte delle imprese


1|COMPETITIVITÀ

TITOLO DI IMPRESA TURISTICA A TUTTE QUELLE CHE OPERANO NEL SETTORE CON IL DIRITTO A BENEFICI DELL'INDUSTRIA

Tutte le imprese turistiche potranno godere di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e benefici previsti dalle norme vigenti per l'industria. Diventano imprese turistiche tutte quelle che producono, commercializzano, intermediano, gestiscono prodotti, servizi, infrastrutture ed esercizi per soddisfare le esigenze del turista, come le imprese di ristorazione, e tutti i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari, i parchi divertimento, le imprese di intrattenimento di ballo e di spettacolo, le imprese di organizzazione di eventi e congressi e le imprese turistiche nautiche. Con la vecchia normativa invece erano imprese turistiche solo alberghi e agenzie di viaggio.

2| MENO BUROCRAZIA

APRIRE UN'IMPRESA SARÀ PIÙ FACILE E VELOCE : ALBERGATORI E RISTORATORI AVRANNO PIÙ OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

Per aprire un'impresa è sufficiente la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e si applicano le disposizioni relative allo Sportello unico che semplificano l'iter burocratico. Il Codice dà maggiori possibilità di business agli albergatori: nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ora ricompresa, infatti, anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande alle persone non alloggiate nella struttura, nonché, nel rispetto dei relativi requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.

3| FORMAZIONE E LAVORO

RICONOSCIMENTO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE E DEI PERCORSI FORMATIVI PER DIPLOMATI E LAUREATI

È chiarita la nozione di professione turistica, vale a dire tutte quelle attività che si occupano di prestare servizi di promozione turistica, ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione della vacanza anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati. Per realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento nel settore dei giovani laureati o diplomati, il presidente del Consiglio o il ministro del Turismo, è autorizzato a stipulare accordi con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi per i giovani operatori.

Sostegno al settore 

1|ECCELLENZE NAZIONALI

Il Codice introduce il concetto dei cosiddetti circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia (come il turismo del mare, della montagna, religioso, dell'enogastronomia, termale e del benessere, congressuale). Inoltre sostiene le iniziative animal friendly per agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito, anche per aumentare la competitività del settore e garantire maggiori servizi ai turisti nazionali e internazionali.

2 | TURISMO NAUTICO
Per realizzare strutture turistiche per la nautica da diporto non servono altri titoli abilitativi edilizi e demaniali, se si è già in possesso di una concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria. Il noleggio un natante a fini turistici è soggetto alla disciplina sul porto e non più a quella del noleggio commerciale. 
3|PROMOZIONE
Viene istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, presieduto dal ministro del Turismo, per coordinare l'azione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore del turismo. Finora invece non esisteva un organo di coordinamento per la promozione tra tutti soggetti pubblici e privati impegnati nel settore. - di Marika Gervasio

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