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Pacchetti turistici, Iva domestica
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Il chiarimento è contenuto nella circolare dell'Agenzia delle entrate sui modelli Intrastat. Imposta dovuta nel paese di residenza del tour operator
 

La vendita di «pacchetti turistici» da parte delle agenzie di viaggio non è influenzata dalla riforma dellaterritorialità delle prestazioni di servizi del dlgs 18/2010; l'Iva resta dunque dovuta nel paese di residenza deltour operator. Le intermediazioni relative alla fornitura di alloggio alberghiero rese a soggetti passivi sonoprestazioni generiche, sottoposte alle regole generali e, sussistendo i presupposti soggettivi, agli obblighiIntrastat. Stesso discorso per i corsi di formazione e addestramento del personale. È quanto emerge dallacircolare dell'agenzia delle entrate 36/2010, che oltre ai chiarimenti in materia di elenchi Intrastat fornisce,come anticipato su ItaliaOggi di ieri, precisazioni sulla localizzazione di taluni servizi. Agenzie di viaggio.Come sostenuto da ItaliaOggi del 9/2/2010, la circolare conferma che le modifiche alle regole di territorialitàdelle prestazioni di servizi, in particolare riguardo alla nuova regola che localizza nel paese del committente le prestazioni generiche rese a soggetti passivi, non hanno interessato il regime speciale delle agenzie diviaggio.

In base all'art. 307 della direttiva 112 del 2006, infatti, la vendita del «pacchetto turistico» siconsidera effettuata nel paese in cui ha sede il prestatore, con l'ulteriore conseguenza dell'esclusionedell'adempimento Intratast. Lo stesso vale per la rivendita di servizi singoli (per esempio, camere d'albergo)che siano stati preventivamente acquistati dall'agenzia, in quanto anche tali prestazioni ricadono nel regimespeciale dell'art. 74-quater, comma 5-bis del dpr 633/72. Al di fuori di questa ipotesi, i singoli servizi resi daltour operator nel quadro dell'attività di intermediazione in nome e per conto dei clienti, rientrano nelladisciplina dell'art. 7-ter e, qualora scambiati fra soggetti Ue, vanno indicati nei modelli Intrastat. L'acquisto del singolo servizio da parte del tour operator, infine, non va indicato nel modello Intrastat se si tratta diprestazioni disciplinate dai criteri speciali degli art. 7-quater o 7-quinquies (per esempio, soggiornoalberghiero, trasporto di persone, guide turistiche).Intermediazioni alberghiere.

Risolto il dubbiosull'inquadramento delle prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, relative a prestazionialberghiere. Modificando la prassi precedente, che qualificava tali prestazioni come relative a beni immobili,la circolare afferma che si tratta di prestazioni generiche rientranti nella disciplina dell'art. 7-ter, da indicarepertanto nei modelli Intrastat. È opportuno precisare che questo inquadramento vale se il committente è unsoggetto passivo, perché se è invece un privato consumatore si applica il criterio speciale dell'art. 7-sexies,che localizza l'intermediazione nel paese in cui è effettuata la prestazione principale (e dunque nel luogo incui è situato l'immobile).Corsi di formazione del personale. Un altro chiarimento riguarda l'inquadramentodelle prestazioni relative a corsi di formazione e di addestramento del personale. Secondo la circolare, questeprestazioni rientrano tra quelle generiche, alle quali si applicano le regole generali dell'art. 7-ter; ricorrendo ipresupposti, dunque, sussistono anche gli obblighi Intrastat, salvo il diritto all'esenzione dall'Iva di cui all'art.10 del dpr 633/72, come nel caso delle prestazioni rese da istituti o scuole riconosciute, oppure da onlus.Questa soluzione suscita però qualche perplessità in considerazione della natura didattica delle prestazioni inesame, espressamente riconosciuta dall'art. 14 del regolamento comunitario n. 1777/2005, che farebbepropendere per la loro inclusione fra le attività didattiche e similari disciplinate dal criterio speciale dell'art. 7-quinquies. Prestazioni delle guide turistiche.

La circolare chiarisce che l'attività della guida turistica ècaratterizzata dalla natura culturale ed è, pertanto, disciplinata dal criterio speciale dell'art. 7-quinquies, conconseguente localizzazione nel paese di svolgimento materiale ed esclusione degli obblighi Intrastat. Varicordato, in proposito, che questa disciplina è temporanea; dal 2011, infatti, il criterio speciale si applicheràsoltanto quando il committente è un privato, per cui le prestazioni culturali rese a soggetti passivi dall'annoprossimo ricadranno nella regola generale.Acquisto di software scaricato via internet. L'operazione, osservala circolare, si configura come servizio elettronico; pertanto, se il committente è un soggetto passivo, ricadenella regola generale dell'art. 7-ter, con conseguente obbligo Intrastat se interviene fra soggetti Ue (se ilcommittente è invece un privato consumatore, occorre considerare anche le disposizioni speciali degli artt. 7- sexies e 7-septies). -- Fonte: ItaliaOggi Pag. 26