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La Stampa - Fino a 600 euro gli indennizzi per i voli cancellati

La Stampa - Fino a 600 euro gli indennizzi per i voli cancellati

18 Giugno 2018
La vacanza deve essere il momento del sorriso, ma il sorriso si spegne se l'aereo è in forte ritardo e questo si mangia un pezzo delle ferie, o se il volo è stato addirittura cancellato. Che cosa si fa in questi casi? La prima reazione umana è arrabbiarsi e protestare, mentre è più raro compiere il gesto più utile, cioè compilare il modulo per i rimborsi e gli indennizzi a cui (in molti casi) si ha diritto. Si può fare richiesta fino a 10 giorni dopo il ritorno - anche se l'evento riguarda il volo di andata. Il passeggero spesso rinuncia per sfiducia, eppure i suoi diritti sono blindati dal regolamento europeo n. 261/2004 e le pratiche sono snelle.

La normativa europea

Di preciso, quali sono questi diritti? Se il volo viene cancellato senza un preavviso di almeno due settimane (oppure 7 giorni se vengono offerti voli alternativi) il passeggero può avere il rimborso del biglietto e in più un risarcimento variabile fra i 250 e i 600 euro, a seconda della lunghezza della tratta. Se l'aereo ha un ritardo fra le due e le quattro ore (variabile con la distanza) e questo ritardo non è stato comunicato al viaggiatore con almeno 24 ore di anticipo, si ha diritto ai pasti, alla sistemazione in albergo (inclusi i trasferimenti) se si fa notte, al rimborso del biglietto se il ritardo rende il viaggio inutile, e a una compensazione economica per la parte di vacanza non goduta, nel caso di pacchetti di tour operator.

La compagnia aerea è esentata dal pagamento solo se la cancellazione o il ritardo del volo sono dovuti a circostanze eccezionali, tipo: un fulmine. Ma (per esempio) un guasto al motore non è una circostanza eccezionale, perché è responsabilità della compagnia offrire al cliente un aereo in grado di decollare. Chiedere rimborsi e indennizzi è facile. Le linee aeree hanno nei loro siti online dei moduli appositi e la domanda non comporta spese.

La Federconsumatori consiglia di corazzarsi di più e di non limitarsi, nella richiesta alle compagnie, a compilare il modulo in Rete: «Meglio spedirlo con una lettera raccomandata, anzi è meglio spedire due raccomandate (la seconda al tour operator) se il volo che ha avuto problemi faceva parte di un pacchetto turistico». Se poi le compagnie danno una risposta insoddisfacente, o non rispondono per sei settimane, si può sporgere reclamo (sempre con procedure facili) all'Enac, l'Ente nazionale dell'aviazione civile. Questa procedura è senza spese, però attenzione, serve a multare la compagnia aerea (cosa di cui il passeggero verrà informato, in modo che abbia un titolo legale in più per far valere i suoi diritti), ma l'Enac non può imporre direttamente alla compagnia stessa di risarcire il cliente. Quindi il passo successivo va fatto attivando un avvocato, e per questo conviene rivolgersi a una delle associazioni di consumatori, che richiedono solo un piccolo contributo, corrispondente alla tessera d'iscrizione annuale (nel caso di Federconsumatori costa al massimo 40 euro) utilizzabile poi anche per altri servizi. O ancora, ci si può rivolgere a centri privati di assistenza legale, ad esempio AirHelp. Questi non chiedono anticipi ma una quota (di solito il 20% o il 25%) delle somme ottenute. E perché pagare per quello che si può avere anche gratis? La motivazione può essere la stessa che in tribunale ci spinge a preferire un avvocato a pagamento rispetto a un difensore d'ufficio.

Il nuovo Fondo dell'Astoi

Una novità interessante a tutela dei viaggiatori viene dall'Astoi, che federa i tour operator aderenti alla Confindustria: sul suo sito www.fondoastoi.it si trova l'elenco, costantemente aggiornato, delle aziende del settore turistico che hanno aderito a un apposito Fondo, che soccorre i clienti in caso di fallimento o insolvenza di chi ha venduto un pacchetto turistico. Quando il fallimento arriva (e purtroppo capita più spesso di quanto la gente si immagini) il Fondo interviene per rimborsare il viaggiatore del prezzo d'acquisto del pacchetto e perl'eventuale rientro dal luogo della vacanza. Se invece un tour operator non aderisce, questa tutela non è operativa. Per partire più tranquilli è consigliabile che i clienti consultino il sito dell'Astoi prima di stipulare il contratto, e che accordino maggior fiducia agli operatori che partecipano al Fondo. Luigi Grassia
  • La Stampa_18.6.2018_pag. 23
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